NON AMMESSA LA TASSAZIONE SEPARATA PER I COMPENSI PERCEPITI IN RITARDO

Piergiorgio Ricchetti

20 novembre, 2019

Spesso sorge il dubbio, nell’ipotesi di emolumenti messi in pagamento con periodicità “costante” in uno o più anni successivi al periodo di maturazione, quale sia la corretta tassazione da applicare.

 

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 483 del 13 novembre 2019, in risposta ad un’istanza posta da un giudice tributario, ha precisato che tempo e cause determinano la tassazione dei compensi variabili erogati in ritardo ai giudici tributari.

 

In altre parole, se il ritardo è fisiologico l’imposizione è ordinaria; quando invece la lentezza è attribuibile a cause “giuridiche” o “non fisiologiche” la tassazione è separata.

 

Più nel dettaglio, l’istanza inoltrata da un giudice tributario, aveva ad oggetto il trattamento fiscale dei compensi “variabili” ricevuti dopo il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione o, addirittura, dopo diversi anni (nel mese di maggio 2019 sono state incassate le retribuzioni “variabili” relative alla seconda parte del 2018 e così anche per gli anni precedenti).

 

L’Agenzia, nel formulare la risposta, richiama l’articolo 17 del Tuir che, al comma 1, lettera b), specifica quali sono le condizioni previste affinché i redditi corrisposti in ritardo possano usufruire della tassazione separata, allo scopo di evitare che il sistema della progressività delle aliquote produca un danno per il contribuente, ledendo il principio della capacità contributiva.

 

Nel dettaglio la norma richiamata prevede l’applicabilità della tassazione separata nell’ipotesi di erogazione di “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 50 e al comma 2 dell’art. 49”.

 

In sostanza, la norma in esame, fa discendere questa tipologia impositiva da cause “giuridiche” o “non fisiologiche”, vale a dire quelle dipendenti da oggettive situazioni di fatto che non consentono il pagamento delle somme dovute entro i limiti temporali previsti.

 

Tirando le fila del discorso, l’Agenzia ritiene che qualora i compensi in argomento siano erogati in periodi d’imposta successivi a quello di maturazione, con periodicità costante, tale da considerarsi fisiologica, agli stessi vanno applicate le ordinarie modalità di tassazione.

 

Nel caso specifico, per “conseguenza fisiologica”, si intende la modalità di erogazione degli emolumenti tra cui rientra quella attribuita ai componenti delle commissioni tributarie, che richiedono un determinato periodo di tempo per essere liquidati.

 

In tale circostanza, infatti, non si altera la capacità contributiva dei percettori, in quanto il reddito annuale risulterà costante, anche se la componente variabile sia maturata in anni precedenti a quello di erogazione.

 

Nel caso in esame, dunque, i compensi variabili relativi alla seconda parte del 2018 percepiti a maggio 2019, quelli del 2016 incassati a dicembre 2018 e i compensi del 2015 erogati a dicembre 2017, rientrano tutti nella tassazione ordinaria, con l’unica eccezione delle somme relative al periodo d’imposta 2014 percepite nel 2017, per le quali è corretta l’applicazione del regime della tassazione separata, in quanto il ritardo appare imputabile a cause non fisiologiche.

 

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...