Matteo Mazzini
15 Ottobre, 2019
In Gazzetta ufficiale europea (L 164 del 23 giugno 2019) è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE (recepita nell’ordinamento italiano nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al Titolo IX – Capo II) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: gli Stati hanno l’obbligo di conformarsi entro l’11 luglio 2021.
La nuova Direttiva modifica in particolare, l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui valori limite di specifiche sostanze e introduce nella Tabella dell’Allegato indicato, la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.
Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità, entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
Restano per il resto confermati gli obblighi in materia a carico dei datori di lavoro:
Sostanze cancerogene: nuovi valori limite di esposizione professionale
AGENTE |
CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/37/CE. |
VALORE LIMITE |
VALORE LIMITE PERIODO DI TRANSIZIONE |
CADMIO
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sostanze cancerogene (categoria 1B) | 0,001 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile). | periodo di transizione di 8 anni (fino al 11 luglio 2027) durante il quale si applicherà il valore limite di 0,004 (frazione inalabile). |
BERILLIO
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sostanze cancerogene (categoria 1B) possono causare la sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
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un valore limite sulle 8 ore di 0,0002 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile) | periodo di transizione di 7 anni (fino al 11 luglio 2026) durante il quale si applicherà il valore limite di 0,0006.
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ARSENICO (ACIDO ARSENICO E SUOI SALI) | sostanze cancerogene (categoria 1A) | ||
FUSIONE DEL RAME
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un valore limite sulle 8 ore di 0,01 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile | ||
FORMALDEIDE | sostanza cancerogena (categoria 1B) genotossica che agisce a livello locale e sensibilizzante cutaneo.
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valore limite sulle 8 ore di 0,37 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (0,3 parti per milione) e a breve termine di 0,74 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (0,6 parti per milione). | periodo di transizione di 5 anni (settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione), fino al 11 luglio 2024, durante il quale si potrà applicare il valore limite sulle 8 ore di 0,62 (0,5), fermo restando quello a breve termine.
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4,4′-METILENBIS(2-CLOROANILINA). Cd. MOCA
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sostanza cancerogena (categoria 1B) | valore limite sulle 8 ore di 0,01 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa.
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