Protezioni lavoratori: nuove restrizioni per l’esposizione a sostanze cancerogene

Matteo Mazzini

15 Ottobre, 2019

In Gazzetta ufficiale europea (L 164 del 23 giugno 2019) è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE (recepita nell’ordinamento italiano nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al Titolo IX – Capo II) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: gli Stati hanno l’obbligo di conformarsi entro l’11 luglio 2021.

 

La nuova Direttiva modifica in particolare, l’Allegato III della Direttiva Cancerogeni, sui valori limite di specifiche sostanze e introduce nella Tabella dell’Allegato indicato, la nota “Cute”, in quanto si era reso necessario tenere presenti le vie di assorbimento di agenti cancerogeni e mutageni diverse da quella inalatoria.

 

Inoltre, aggiunge all’articolo 18 bis un comma che prevede l’eventualità, entro l’11 luglio 2022, di una modifica alla direttiva 2004/37/CE per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.

 

Restano per il resto confermati gli obblighi in materia a carico dei datori di lavoro:

 

  • rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale;
  • riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro;
  • prevenzione o limitazione dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti;
  • adozione di ogni possibile misura di prevenzione e protezione (se tecnicamente possibile e tenendo conto del principio di precauzione) quali la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore;
  • ricorso a sistemi chiusi di lavorazione o altre misure volte a ridurre al massimo il livello di esposizione dei lavoratori.

 

Sostanze cancerogene: nuovi valori limite di esposizione professionale

 

 

AGENTE

 

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/37/CE.

 

VALORE LIMITE

 

VALORE LIMITE PERIODO DI TRANSIZIONE

CADMIO

 

sostanze cancerogene (categoria 1B) 0,001 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile). periodo di transizione di 8 anni (fino al 11 luglio 2027) durante il quale si applicherà il valore limite di 0,004 (frazione inalabile).
BERILLIO

 

sostanze cancerogene (categoria 1B) possono causare la sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.

 

un valore limite sulle 8 ore di 0,0002 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile) periodo di transizione di 7 anni (fino al 11 luglio 2026) durante il quale si applicherà il valore limite di 0,0006.

 

ARSENICO (ACIDO ARSENICO E  SUOI SALI) sostanze cancerogene (categoria 1A)
FUSIONE DEL RAME

 

un valore limite sulle 8 ore di 0,01 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile
FORMALDEIDE sostanza cancerogena (categoria 1B) genotossica che agisce a livello locale e sensibilizzante cutaneo.

 

valore limite sulle 8 ore di 0,37 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (0,3 parti per milione) e a breve termine di 0,74 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa (0,6 parti per milione). periodo di transizione di 5 anni (settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione), fino al 11 luglio 2024, durante il quale si potrà applicare il valore limite sulle 8 ore di 0,62 (0,5), fermo restando quello a breve termine.

 

4,4′-METILENBIS(2-CLOROANILINA). Cd. MOCA

 

sostanza cancerogena (categoria 1B) valore limite sulle 8 ore di 0,01 mg per m3 di aria a 20 °C e 101,3 kPa.

 

 

Matteo Mazzini