Interventi in materia di prevenzione: pubblicato dall’Inail il nuovo modello OT23 che sostituisce i precedenti mod. OT24 e OT20.

Matteo Mazzini

18 settembre, 2019

In data 01 agosto 2019 è stato pubblicato sul sito dell’INAIL il nuovo mod. OT23 (prima OT24), utilizzato per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

La riorganizzazione delle tariffe, approvata con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, ha comportato novità rilevanti nella riduzione tasso, a partire dalla denominazione dell’istanza, riferita non più all’art 24 ma all’art 23.

 

L’OT23 inoltre ha inglobato il vecchio OT20 (modulo fino ad oggi utilizzato per lo sconto per interventi in materia di prevenzione sulle PAT aziendali che non avevano ancora un biennio di attività): questo tipo di riduzione è stata portata all’8% (in luogo del 15% precedente) e va richiesta a febbraio con il medesimo OT23.

Per quel che riguarda la riduzione per prevenzione dopo il primo biennio di attività sono confermate le vecchie percentuali di riduzione (stabilite con il D.M. 3 marzo 2015) con una novità rilevante: lo sconto non è più applicato per voce di tariffa, ma in relazione alla dimensione della PAT, espressa in lavoratori anno nel triennio; questo in linea con i nuovi criteri di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.

 

Il modulo di domanda include gli interventi migliorativi che possono essere realizzati (ognuno contraddistinto da uno specifico punteggio) e la documentazione probante necessaria a riscontro di quanto realizzato. Per poter accedere alla riduzione del tasso è necessario avere un punteggio pari almeno a 100. Gli interventi migliorativi devono essere stati realizzati dalle aziende nell’anno precedente a quello di inoltro della domanda.

Tra le nuove attività inserite nel modulo si segnalano;

 

  • gli interventi migliorativi per il reinserimento lavorativo degli infortunati da lavoro,

 

  • le modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno,

 

  • la realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine,

 

  • l’adozione di prassi di riferimento per imprese del settore edile e per le micro e piccole imprese artigiane.

 

Restano confermate le modalità di inoltro dell’istanza, da effettuarsi sempre entro il 29 febbraio esclusivamente in modalità telematica attraverso i “Servizi online” del portale INAIL,, completa della documentazione probante richiesta dalle voci contrassegnate.

Matteo Mazzini

Matteo Mazzini