L’energia dell’auto elettrica richiede la fattura elettronica

Piergiorgio Ricchetti

24 Maggio, 2019

Rivolgendo lo sguardo ad un futuro ormai imminente, complice la forte velocità che ha ormai assunto lo sviluppo tecnologico, risulta interessante la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 149/2019, in tema di certificazione dei corrispettivi per la cessione di energia elettrica necessaria al “rifornimento” dei veicoli elettrici, fornita ad una società che presta servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica tramite distributori automatici costituiti da apposite colonnine di ricarica.

 

Più in particolare, la risposta in esame precisa che la colonnina di distribuzione di energia elettrica situata in luoghi pubblici o privati fruibili al pubblico è, di fatto, un “distributore automatico” e, pertanto, il servizio va assoggettato agli obblighi previsti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ferma la possibilità di emettere fattura (art. 21 del Dpr n. 633/72) su richiesta del cliente, come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 4 del medesimo Decreto.

 

Ne consegue che, per il servizio in esame, non scatta l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica se il contribuente decide di continuare a certificare i corrispettivi tramite fattura, che, dal 1° gennaio 2019, deve essere elettronica e trasmessa al Sistema di Interscambio.

 

Infine, l’Agenzia sottolinea che l’obbligo di emettere la fattura ricorre nel caso in cui la colonnina per l’erogazione del servizio venga data in uso al singolo privato e, quindi, non sia a disposizione del pubblico che intenda usufruirne.

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...