Piergiorgio Ricchetti
16 Aprile, 2019
Un tema oggetto di particolari attenzioni, sia lato Garante della Privacy che dell’Amministrazione finanziaria, è quello inerente la modalità di emissione delle fatture (elettroniche o meno) nel caso di prestazioni sanitarie rese (dal 2019) nei confronti di persone fisiche.
Esaminando la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 103/2019, fornita a seguito di uno specifico interpello, è stato chiarito che – nel caso specifico sopra indicato – non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Tale obbligo, invece, sussiste per tutte quelle prestazioni sanitarie eseguite a favore di soggetti diversi.
Più nel dettaglio, il quesito all’Amministrazione finanziaria è stato posto da uno studio associato odontoiatrico che svolge sia attività medico-dentistica sia prestazioni di chirurgia e medicina estetica, oltre alla commercializzazione di prodotti estetici e alla collaborazione con aziende in ambito di chirurgia e medicina estetica. Le diverse tipologie di prestazioni sono rese sia nei confronti di pazienti privati sia di società, enti pubblici o privati e compagnie di assicurazione.
L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’art. 10-bis del Dl n. 119/2018 e dell’art. 9-bis, comma 2, del Dl n. 135/2018, ha precisato, per il 2019, quanto segue:
A prescindere da quanto stabilito dalle richiamate normative, resta comunque valida la possibilità di ricorrere ad altre forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni quali il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale e, in caso di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, potrà essere emessa una fattura elettronica extra SdI o in formato analogico.
16 Aprile, 2019