Piano di Emergenza obbligatorio per gli impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Matteo Mazzini

12 aprile, 2019

L’art 26 bis del D.L. 113/2018, ha introdotto l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti, esistenti e di nuova costruzione, di predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI) allo scopo di contenere i rischi, anche ambientali, connessi allo sviluppo di incendi.

 

Il PEI (Piano di Emergenza Interno) ha contenuti minimi che si sostanziano nelle misure di protezione della salute e dell’ambiente, azioni informative mirate nei confronti di lavoratori, servizi di emergenze e autorità locali, misure finalizzate al ripristino e disinquinamento dell’ambiente (un dettaglio più preciso è contenuto nella Circ. del Min. Int. n. 2730 del 13/02/2019 “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla L. 1/12/2018 n. 132 – Prime indicazioni per i gestori degli impianti”).

 

Il PEI ha una validità di tre anni, trascorsi i quali va aggiornato previa consultazione del personale (così anche in caso di modifiche che impattano sulla gestione dell’impianto).

 

Il D.L. 113/2018 ha introdotto anche l’obbligo per le aziende di trasmettere il PEI alla Prefettura competente per territorio entro il 4 marzo 2019. L’obiettivo è di fornire a quest’ultima le informazioni necessarie per predisporre ed attuare a sua volta il cd. Piano di Emergenza Esterno (PEE).

 

Non essendo prevista una sanzione per la trasmissione tardiva del PEI, si ritiene possibile effettuare la comunicazione anche dopo la scadenza indicata. Il prefetto avrà 12 mesi di tempo dalla ricezione per predisporre il PEE.

 

Matteo Mazzini

Matteo Mazzini