NUOVI LIMITI PER L’OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL

Piergiorgio Ricchetti

25 marzo, 2019

Nel Decreto legislativo contenente il Codice della crisi d’impresa è stata introdotta una riforma delle attuali procedure concorsuali finalizzata alla preventiva emersione della crisi, con l’obiettivo di risanare l’impresa, apportando una serie di modifiche al Codice Civile tra le quali si evidenzia:

 

• l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;

• l’incremento della responsabilizzazione degli amministratori;

• l’ampliamento delle ipotesi in cui nelle srl è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo / revisore;

• la previsione di nuovi compiti in termini di controlli a carico dei sindaci / revisori.

 

Da quanto sopra si evince la necessità, per coloro che non avessero ancora provveduto, all’introduzione, nella propria azienda, di sistemi di analisi di bilancio e di controllo di gestione finalizzati a mantenere sotto controllo gli indicatori della crisi che verranno identificati come squilibri di carattere redditualepatrimoniale o finanziario che diano evidenza – oltre ad altri indicatori inerenti la gestione dell’azienda nel suo complesso– anche:

 

• della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;

• delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure, quando la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.

 

Con riferimento all’obbligo di adottare l’organo di controllo al superamento di almeno uno dei tre parametri previsti dalle normativa vigente per due esercizi consecutivi (totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità), sono auspicabili correttivi della norma da parte del Legislatore dal momento che, diversamente, potrebbero essere assoggettate al nuovo obbligo anche le “micro imprese”.

Un esempio al riguardo potrebbe essere rappresentato da una società immobiliare senza dipendenti e con ricavi di 150mila euro, che per il semplice possesso di un fabbricato iscritto nell’attivo patrimoniale per un valore superiore a 2 milioni di euro sarebbe costretta, allo stato attuale, a procedere alla nomina dell’organo di controllo.

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Piergiorgio Ricchetti
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