Piergiorgio Ricchetti
28 Gennaio, 2019
L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 10 del 25 gennaio 2019 fornita ad un interpello in tema di welfare aziendale ribadisce che, affinché i servizi riconosciuti da un datore di datore ai propri dipendenti non generino imponibile in capo a essi, è necessario che non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
Nel caso specifico, la società interpellante – gestita da un amministratore unico e che si avvale di 12 dipendenti (un direttore di sala, cinque addetti alla sala, cinque addetti alla cucina e uno alla cassa), di un lavoratore in somministrazione a tempo determinato addetto alla sala e di uno stagista (percettore di un’indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) anch’egli addetto alla sala – intende definire un “piano welfare” così strutturato:
L’Agenzia premette che con riferimento alla normativa vigente (articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir) in più occasioni è stato ribadito che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, occorre che congiuntamente:
Nel caso in esame – ancorché i servizi offerti da parte della società (frequenza a un corso privato di lingua per i figli, dell’assistenza domiciliare ai familiari anziani e del check-up cardiaco) possano considerarsi ricompresi nelle finalità di educazione e istruzione, nonché in quelli di assistenza sociale e sanitaria – secondo l’Agenzia è tuttavia da escludere che tali servizi siano offerti “alla generalità dei dipendenti”, in quanto dal piano di welfare restano fuori gli addetti alla cucina e l’addetto alla cassa. Va quindi verificato, ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro, se i destinatari costituiscano una “categoria di dipendenti”. Tale espressione, come chiarito nella circolare n. 5/2018, non va intesa solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica oppure tutti gli operai del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.
Conseguentemente:
28 Gennaio, 2019