FATTURA ELETTRONICA: INTRODOTTE IMPORTANTI SEMPLIFICAZIONI OPERATIVE

Piergiorgio Ricchetti

26 ottobre, 2018

Nell’ambito del Decreto Fiscale collegato alla manovra di bilancio per l’anno 2019 (DL n. 119/2018), vengono riportate misure che tranquillizzano le aziende in vista dell’imminente avvio della fattura elettronica previsto per il prossimo 1° gennaio 2019.

Più in particolare, si evidenzia che per le fatture attive viene consentito, a partire dal 1° luglio 2019, di emettere la fattura entro i dieci giorni successivi rispetto a quello di effettuazione dell’operazione e di annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni“.

A titolo di esempio, una fattura datata 31 luglio 2019 potrà essere trasmessa al Sdi entro il 10 agosto 2019 e dovrà essere annotata entro il 15 agosto 2019, ferma restando la necessità di far confluire il debito d’imposta nella liquidazione del mese di luglio

Per quanto riguarda invece le fatture passive, nel medesimo decreto è stata inserita una semplificazione che non prevede più l’obbligo di numerazione in ordine progressivo delle fatture e delle bolle doganali relative agli acquisti, né l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (il cd. protocollo) dal momento che il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi.

Inoltre, per quanto riguarda i termini per l’esercizio della detrazione, si prevede ora che la stessa possa essere esercitata non solo in relazione alle fatture ricevute e annotate entro la fine del mese, bensì anche per quelle in possesso e registrate dal contribuente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Tale allungamento non è tuttavia previsto per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente, il cui documento è pervenuto l’anno successivo.

Un esempio per chiarire:

  • per il mese di novembre 2019, può essere detratta l’imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di novembre, nonché quelle pervenute e registrate entro il giorno 15 dicembre 2019;
  • per il mese di dicembre 2019, può essere detratta l’imposta relativa agli acquisti risultanti dalle fatture pervenute e registrate entro la fine del mese di dicembre, mentre per quelle pervenute dal 1° gennaio la detrazione slitta necessariamente nella liquidazione di gennaio 2020.
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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...