Fattura elettronica – Nuovi chiarimenti Agenzia entrate

Piergiorgio Ricchetti

4 luglio, 2018

Con la circolare n. 13/2018 pubblicata in data 2 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all’obbligo introdotto dalla legge di bilancio 2018.

I nuovi chiarimenti diffusi dall’Agenzia precisano che:

  • le tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica riguardano tutte le cessioni, effettuate tra soggetti passivi Iva (a eccezione delle vendite operate da chi applica il regime di vantaggio o il regime forfettario), di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, risultando quindi escluse le cessioni di carburante riferite aeromobiliimbarcazioni e veicoli agricoli.
  • sono esclusi dall’obbligo i soggetti non residenti meramente “identificati” in Italia (a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione). Quindi, solo i soggetti “stabiliti” sono obbligati a emettere fattura elettronica;
  • in fase di prima applicazione delle disposizioni, il file fattura può essere inviato anche con un “minimo ritardo”, che è tale laddove non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta.
  • la fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero del documento originario.
  • con riguardo al settore degli appalti, la circolare precisa che l’obbligo della fatturazione elettronica trova applicazione solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (in particolare, dal Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016). Da ciò l’Agenzia esclude dall’obbligo di e-fattura tutti coloro che, ad esempio, cedono beni a un cliente (appaltatore) senza sapere quale utilizzo ne farà, operando quindi solamente nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia eseguono direttamente una parte dello stesso) o rivestono la qualifica di subcontraente (vale a dire coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore) e in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate.
  • relativamente alla registrazione e conservazione delle fatture elettroniche, è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche (ad esempio, in formato “pdf”, “jpg” o “txt”).
piergiorgio.ricchetti

Piergiorgio Ricchetti
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