Piergiorgio Ricchetti
28 Giugno, 2018
Nella giornata di ieri 27 luglio 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
Si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che la proroga in esame non elimina l’obbligo di adottare pagamenti tracciabili per sfruttare i benefici fiscali. Un obbligo introdotto sempre dalla legge di stabilità per il 2018 (legge 205/2017, articolo 1, commi 922 e 923), che ha previsto l’estensione dell’e-fattura oltre agli scambi di beni e servizi con le Pa. Tracciabilità che, secondo quanto previsto dal Provvedimento delle Entrate dello scorso 5 aprile, può essere assicurata con qualsiasi strumento diverso dal contante.
Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante.
Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente.
In virtù del decreto in esame, la fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione ai titolari di partita Iva diventerà conseguentemente obbligatoria solo a partire dal 1° gennaio 2019, data dalla quale, in base a quanto attualmente previsto dalla legge di stabilità per il 2018, l’emissione del documento digitale si estenderà a tutte le operazioni tra privati.
In altre parole, questo significa che la scheda carburante resterà in vita per tutto il secondo semestre dell’anno 2018 e attraverso la stessa si potranno documentare le spese sostenute e poter effettuare la deduzione dei costi sostenuti (ex art. 164 comma 1-bis del TUIR) e la detrazione dell’Iva (ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72).
Si precisa infine che la proroga definita ieri dal Governo non sembra incidere, tuttavia, sull’ulteriore obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A. la cui entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018.
28 Giugno, 2018