Nuovo Piano Transizione 5.0

Veronica Formentini

8 marzo, 2024

Incentivi alle imprese

 

Il Piano Transizione 5.0, reso operativo dall’art. 38 del Dl 19/2024 (G.U. del 02/03/2024) prevede un nuovo credito d’imposta a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Le risorse previste ammontano a 6,3 miliardi di euro, che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio, per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025.

 

Beneficiari

 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Investimenti ammessi

 

  • beni materiali (allegato A) e immateriali (allegato B):
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura,
    • a condizione che, tramite gli stessi investimenti, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento

o, in alternativa,

una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento,

  • realizzati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato,
  • effettuati negli anni 2024-2025.

 

Il decreto amplia inoltre gli interventi previsti dall’allegato B della legge 232/2016, includendo ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b)i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

 

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sopra indicati, sono inoltre agevolabili:

  • beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    • Per quanto riguarda l’energia solare, saranno agevolabili solo i pannelli fotovoltaici a elevate prestazioni, inclusi nel registro dell’Enea sulle produzioni europee (art.12 c.1, lett a) b) c) dl 181/2023). Tali particolari pannelli sono distinti dal decreto in 3 classi, due delle quali prevedono una maggiorazione del costo agevolabile al 120% e 140%.

 

  • formazione del personale per l’acquisizione di competenze per la transizione verde.
    • Le spese saranno ammesse soltanto entro il 10% dell’investimento complessivo,
    • con un tetto a 300mila euro,
    • limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.

Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ ambiente non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione ed il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

 

Importo beneficio

 

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale. Ulteriori dettagli sui metodi di calcolo saranno definiti con successivo decreto attuativo.

Il tetto si calcola su base annuale (50 milioni per 2024 e 50 milioni per 2025) e per ciascuna impresa beneficiaria.

Il bonus 5.0 non è cumulabile né con il credito 4.0 (materiali e immateriali), né con quello per investimenti nella «Zes unica».

 

Iter della domanda

 

Per l’accesso al beneficio bisognerà presentare, in via telematica, sulla base di un modello messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione richiesta unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso, oltre che ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti

L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione   sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di beneficio indicato per categoria di investimento.

Le modalità di invio ed il contenuto delle domande saranno definiti con successivo decreto attuativo.

Le certificazioni devono essere rilasciate da un valutatore indipendente. Al momento il decreto prevede gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Ulteriori chiarimenti sulle figure ammesse a tali attività saranno definiti con successivo decreto attuativo.

 Ai fini dei successivi controlli, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni previste dall’ art. 38 del Dl 19/2024. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando il limite massimo di beneficio indicato per categoria di investimento.

 

 

Utilizzo del beneficio

 

Il credito di imposta si compensa in F24 dal 5° giorno successivo alla comunicazione con cui il Gse indica l’importo spettante e fino al 31 dicembre 2025, in un’unica rata. L’ammontare non ancora utilizzato al 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Tale credito d’imposta:

– non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.

– Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

– non concorre alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Specifiche modalità saranno messe in atto al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

 

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché’ in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto.  L’eventuale maggior credito eventualmente già utilizzato in compensazione è riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette condizioni.

 

veronica.formentini

Veronica Formentini
Responsabile Servizio Credito e Finanza FIASA - Federazione Industria Artigianato...

8 marzo, 2024

Credito e Finanza