Veronica Formentini
8 Settembre, 2023
Il Masaf ha emanato il DM 19 aprile 2023, pubblicato in Guri n.152 del 1 luglio 2023: “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, le cui specifiche trovate nel link sottostante.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20040
Obiettivo della misura è sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in ambito agricolo, escludendo totalmente il consumo di suolo.
Beneficiari
gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
le imprese agroindustriali (vedasi elenco dettagliato dei codici ateco ammissibili);
indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Ai fini dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari, valgono le seguenti definizioni:
– impresa agroindustriale è l’azienda che, attiva nella lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, alla data di presentazione della Proposta è in possesso, come codice ATECO prevalente, di uno dei codici ATECO di cui all’elenco pubblicato sul sito del Ministero (https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20040);
Per le imprese agroindustriali sono previste intensità di aiuto diverse in relazione al codice ATECO, secondo la distinzione “imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli” (tabella 2A) e “imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese” (tabella 3A).
I Soggetti Beneficiari e, in caso di presentazione di una Proposta per l’autoconsumo condiviso, i Soggetti Consumatori, devono essere in possesso, alla data di presentazione della Proposta, dei seguenti requisiti:
essere regolarmente costituiti e iscritti come attivi nel Registro delle Imprese;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (a eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la normativa vigente;
non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MASAF;
non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal MASAF, a eccezione di quelli derivanti da rinunce;
non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.
Tipologie di interventi
Progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.
Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché l principio «non arrecare un danno significativo» – DNSH.
Tra le principali novità del nuovo bando:
incremento dell’intensità di aiuto massima concedibile fino all’80% per le imprese della produzione agricola primaria e della trasformazione agricolo in agricolo;
introduzione della nuova fattispecie di autoconsumo condiviso;
partecipazione di imprese in forma aggregata;
possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli con potenza fino ad un massimo di 1.000 kWp per impianto;
raddoppio della spesa massima ammissibile per sistemi di accumulo fino a 100.000 euro;
raddoppio della spesa massima ammissibile per dispositivi di ricarica fino a 30.000 euro;
spesa massima per beneficiario pari ad 2.330.000 euro.
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco ma deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
La presentazione della domanda da parte del Soggetto Beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi alla Proposta.
Contributo
Il contributo è differenziato in base all’attività dell’impresa.
Per gli interventi da realizzare nelle imprese attive nel settore della produzione primaria (Tabella 1A) l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari all’ 80% delle spese ammissibili.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (Tabella 2A), l’intensità massima riconoscibile è pari:
al 80% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
Al 65% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
Al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare, se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese attive nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (Tabella 3A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30%.
L’intensità del contributo può essere maggiorata di:
20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato così come riportate nella seguente Tabella 2.
Per gli interventi da realizzare nelle imprese del settore della produzione agricola primaria (Tabella 4A), l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.
L’intensità del contributo può essere maggiorata di:
20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato così come riportate nella seguente Tabella 2.
Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.
Specifiche indicazioni per il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo” sono contenute nel Regolamento Operativo.
Presentazione delle domande
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate.
La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro (euro duemilionitrecentotrentamila/00).
Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023.
Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 993.031.470, con riparto di € 150 milioni per i progetti di cui agli Ateco della tabella 2° ed € 75 milioni per gli Ateco della tabella 3A).
Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.