REGISTRAZIONI EFFETTUATE DI NASCOSTO: SONO VALIDE IN GIUDIZIO ?

28 ottobre, 2022

Cassazione: il lavoratore può registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi per tutelare la propria posizione in azienda.

È quanto emerge dalla sentenza 28398/22, pubblicata il 29 settembre dalla sezione lavoro della Cassazione.

: non serve il consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati – come l’audio “rubato” all’ignaro interlocutore – serve a precostituirsi un mezzo di prova, magari contro il datore. Ad esempio per il dipendente che vuole dimostrare la natura ritorsiva del licenziamento adottato dalla società. A patto, tuttavia, che l’utilizzo del file non vada oltre le finalità della tesi difensiva e, dunque, le necessità del legittimo esercizio di un diritto.

Il lavoratore può produrre in giudizio l’audio della sua conversazione col collega che ha registrato di nascosto anche senza il consenso dell’interlocutore. È lo stesso articolo 24 del codice privacy a consentirlo, a condizione che il trattamento dei dati abbia la sola finalità difensiva e duri il tempo strettamente necessario. La produzione in giudizio della chiacchierata in ufficio è coperta dall’efficacia scriminante dall’articolo 51 Cp, che ha portata generale nell’ordinamento e non risulta limitata all’ambito penalistico.

Ancora, non può di per sé essere punito con una sanzione disciplinare, ad esempio, il lavoratore che accende il registratore dello smartphone mentre parla col capo, se lo fa per tutelarsi in vista di un eventuale procedimento disciplinare. La Suprema corte raccomanda un equilibrato bilanciamento tra la garanzia prevista per la riservatezza delle comunicazioni e il diritto di difesa.

 



28 ottobre, 2022

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