Veronica Formentini
28 Febbraio, 2022
L’incentivo rientra nel piano d’azione nazionale a sostegno dell’economia circolare e dell’efficientamento delle risorse.
Con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33 , i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’ accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta. Il decreto attua gli artt. 73-77 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Beneficiari
Il contributo è rivolto alle imprese che hanno acquistato nel 2019 e 2020 prodotti e imballaggi provenienti da materiali di recupero.
Tipologia di materiali ammissibili
Il contributo sotto forma di credito d’imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
a- prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
b- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
c- imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
d- imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.
Per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi possiedono i requisiti tecnici di seguito indicati:
a- contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui alla lettera a) ;
b- la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie – Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui alla lettera a) ;
c- la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui alla lettera b) ;
d- il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui alla lettera c)
e- il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui alla lettera d)
Il possesso dei requisiti tecnici di cui alle lettere a) , d) ed e) è dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:
Il possesso dei requisiti tecnici di cui alla lettera b) , è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17.
Il possesso dei requisiti tecnici di cui alla lettera c) , degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.
Contributo
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.
Presentazione delle domande
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.
Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.
L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione ecologica l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta, con i relativi importi.
Il fac-simile di modulistica è reperibile al link https://www.mite.gov.it/notizie/economia-circolare-e-contributi-alle-imprese-al-il-credito-d-imposta-l-acquisto-di-materiali