Interconnessione beni Industria 4.0

Veronica Formentini

29 giugno, 2021

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato l’interpello nr. 394 del 8/6/2020 che riprende e conferma la possibilità di interconnettere il bene acquistato in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, senza un limite temporale specifico. L’interpello chiarisce tuttavia una fondamentale differenza, finora non espressa così chiaramente in nessun altro documento esplicativo: la differenza tra il ritardo di interconnessione dovuto all’infrastruttura software aziendale ed il ritardo di interconnessione a causa della mancanza di alcune componenti necessarie installate sul bene.

Sul punto l’interpello riporta “l’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.”

L’interpello prosegue poi ricordando che i dispositivi utili al raggiungimento dei 5+2/3 requisiti richiesti dalla norma, sono “(potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell’allegato A ovvero relativi all’intervento di ammodernamento/revamping”, ricordando inoltre che  il revamping, in quanto intervento di modifica/installazione condotta da terze parti, rispetto alla rispondenza dei beni ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro, “potrebbe alterare/modificare le condizioni di rischio valutate originariamente dal produttore (invalidando la documentazione dallo stesso prodotta al fine di documentare il rispetto di tale requisito).”

Infine l’interpello ricorda che “il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0” e che “ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.“.

veronica.formentini

Veronica Formentini
Responsabile Servizio Credito e Finanza FIASA - Federazione Industria Artigianato...

29 giugno, 2021

Credito e Finanza