Veronica Formentini
14 Gennaio, 2019
Dal periodo d’imposta 2015 è operativo il credito d’imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dal DL n. 145/2013 art. 3 e successive modifiche.
Il credito spetta a condizione che:
Negli anni la disciplina è stata oggetto di varie modifiche.
La finanziaria 2019 ha previsto:
Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:
Spese agevolabili 2019
Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative a:
abis) Personale di un rapporto di lavoro autonomo o diverso dal lavoro dipendente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
cbis) Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili
Dbis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attivita’ di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale . La presente lettera non si applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.
Le diverse percentuali di intervento sono riepilogate in tabella:
Credito d’imposta spettante | Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa | |
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili | lett. a) | Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. |
lett. c) | Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. | |
Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore). | ||
25% della spesa incrementale sul residuo (*) | lett. a-bis) | Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. |
lett. b) | Strumenti ed attrezzature di laboratorio. | |
lett. c-bis) | Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. | |
lett. d) | Competenze tecniche e privative industriali. | |
lett. d-bis)
(**) |
Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c). |
(*) | Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.
|
(**) | In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l’inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile. |
Con riferimento alle spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese si precisa che sono agevolabili le spese commissionate a imprese “diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”.
Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti.
Inoltre, costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis, né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.