Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo, modifiche 2019

Veronica Formentini

14 Gennaio, 2019

Dal periodo d’imposta 2015 è operativo il credito d’imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, introdotto dal  DL n. 145/2013 art. 3 e successive modifiche.

Il credito spetta a condizione che:

  • le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari ad € 30.000;
  • si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio di riferimento 2012-2014.

Negli anni la disciplina è stata oggetto di varie modifiche.

La finanziaria 2019 ha previsto:

  • La differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;
  • L’inserimento come agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo ( inclusione facoltativa). Ai fini dei successivi controlli, già per l’esercizio in corso alla data del 31/12/2018, è previsto che sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.

Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:

  • Organizzate e svolte internamente all’impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
  • Commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;

 

Spese agevolabili 2019

Le spese per le quali è riconosciuto il credito d’imposta in esame sono quelle relative a:

  1. Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

abis)    Personale di un rapporto di lavoro autonomo o diverso dal lavoro dipendente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

  1. quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque di costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
  2. costi di ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti / organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;

cbis)    Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili

  1. competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Dbis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attivita’ di         ricerca e sviluppo  anche per la realizzazione di prototipi o  impianti  pilota  relativi  alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale . La presente lettera non si  applica nel caso in cui l’inclusione del costo dei beni ivi previsti tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

 

Le diverse percentuali di intervento sono riepilogate in tabella:

Credito d’imposta spettante Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili lett. a) Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
lett. c) Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore).
25% della spesa incrementale sul residuo (*) lett. a-bis) Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
lett. b) Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
lett. c-bis) Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente.
lett. d) Competenze tecniche e privative industriali.
lett. d-bis)

(**)

Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

 

(*) Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.

 

 

(**) In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l’inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

Con riferimento alle spese relative a contratti di ricerca stipulati con altre imprese si precisa che sono agevolabili le spese commissionate a imprese diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa”.

Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente. In ogni caso, l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai predetti costi sostenuti.

 Inoltre, costituendo l’agevolazione in esame una misura di carattere generale, la stessa non rileva ai fini del calcolo degli aiuti c.d. de minimis, né del rispetto dei massimali previsti dalla “Disciplina  degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” di cui alla Comunicazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

 

Veronica Formentini
Responsabile Servizio Credito e Finanza FIASA - Federazione Industria Artigianato...

14 Gennaio, 2019

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