TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI: NESSUNA SANZIONE PER 6 MESI IN ASSENZA DI REGISTRATORE TELEMATICO

Piergiorgio Ricchetti

3 luglio, 2019

Come noto, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, i commercianti al minuto non sono tenuti ad emettere fattura, salvo che sia stata richiesta dal cliente, e certificano i corrispettivi mediante rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, ex articolo 1 del DPR n. 696/1996.

Per effetto di quanto stabilito dal DL n. 119/2018, a partire dal 1° luglio 2019, per i contribuenti con volume di affari superiore a 400mila euro, scatta l’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle entrate (dal 1° gennaio 2020 tutti i restanti soggetti indipendente dal volume di affari).

 

Tale nuovo obbligo, complice anche la calura estiva di questi giorni, trova un minimo di “refrigerio” grazie alle disposizione introdotte dalla legge di conversione del decreto sviluppo (Legge n. 58/2019) e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/2019.

Più nel dettaglio, l’esercente che non ha completato al 1° luglio 2019 il processo di messa in servizio di registratori e server telematici, potrà evitare l’applicazione di sanzioni trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri e avvalendosi delle modalità telematiche di invio che saranno individuate con provvedimento direttoriale di prossima emanazione, considerando che il primo invio in ritardo potrà avvenire, per le operazioni di luglio, al massimo entro il 31 agosto 2019.

 

Alla luce di quanto sopra, le situazione possibili sono quindi due:

 

1) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:

  • continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
  • annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72);
  • trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale);
  • liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.

 

2) I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:

  • devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;
  • possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.

 

Tale “moratoria” consente quindi agli esercenti che non hanno ancora concluso il processo di messa in servizio di registratori telematici alla data del 1° luglio, di evitare l’applicazione di sanzioni trasmettendo i dati dei corrispettivi giornalieri con le modalità telematiche di invio che saranno individuate con un provvedimento direttoriale di prossima emanazione.

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Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...