Gli obblighi di fatturazione per le prestazioni sanitarie

Piergiorgio Ricchetti

16 aprile, 2019

Un tema oggetto di particolari attenzioni, sia lato Garante della Privacy che dell’Amministrazione finanziaria, è quello inerente la modalità di emissione delle fatture (elettroniche o meno) nel caso di prestazioni sanitarie rese (dal 2019) nei confronti di persone fisiche.

 

Esaminando la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 103/2019, fornita a seguito di uno specifico interpello, è stato chiarito che – nel caso specifico sopra indicato – non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Tale obbligo, invece, sussiste per tutte quelle prestazioni sanitarie eseguite a favore di soggetti diversi.

 

Più nel dettaglio, il quesito all’Amministrazione finanziaria è stato posto da uno studio associato odontoiatrico che svolge sia attività medico-dentistica sia prestazioni di chirurgia e medicina estetica, oltre alla commercializzazione di prodotti estetici e alla collaborazione con aziende in ambito di chirurgia e medicina estetica. Le diverse tipologie di prestazioni sono rese sia nei confronti di pazienti privati sia di società, enti pubblici o privati e compagnie di assicurazione.

 

L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’art. 10-bis del Dl n. 119/2018 e dell’art. 9-bis, comma 2, del Dl n. 135/2018, ha precisato, per il 2019, quanto segue:

 

  • le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente tramite SdI, indipendentemente sia da chi le eroga, sia dall’invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria e sia dal fatto che le spese effettuate risultino detraibili o meno;

 

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardano il cedente/prestatore, dovranno essere documentate tramite fattura elettronica tramite SdI;

 

  • le vendite di prodotti estetici a persone fisiche seguiranno le regole ordinarie e andranno, di conseguenza, documentate con fattura elettronica tramite SdI, a eccezione di quelle che sono da comunicare al Sistema tessera sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni.

 

A prescindere da quanto stabilito dalle richiamate normative, resta comunque valida la possibilità di ricorrere ad altre forme, alternative alle fatture, di documentazione delle operazioni quali il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale e, in caso di divieto di fatturazione elettronica tramite SdI, potrà essere emessa una fattura elettronica extra SdI o in formato analogico.

piergiorgio.ricchetti

Piergiorgio Ricchetti
Vice Direttore presso FIASA, Direttore CEIP Scpa. Il mio ruolo...