Trattamento fiscale sull’utilizzo cumulato dei buoni pasto oltre il limite di otto

Piergiorgio Ricchetti

18 febbraio, 2019

L’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 6 del 12 febbraio scorso, ha chiarito che ai fini dell’esenzione fiscale dei buoni pasto non rileva il limite di otto buoni previsto dalla normativa civilistica, ma le soglie di 5,29 o 7 euro previste dall’art. 51 del TUIR.

Questa precisazione assume importanza rispetto a quanto indicato nel Dm n. 122/2017, che con la lettera d) del comma 1 dell’articolo 4 del Dm 122/2017, postula un divieto di cumulo dell’uso contestuale di più di otto ticket, stabilendo che gli stessi “non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare”.

Conseguentemente, il limite giornaliero di esenzione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto – 5,29 euro per i buoni cartacei e 7 euro per quelli elettronici – deve essere inteso con riferimento al valore facciale dei buoni erogati, a prescindere dal numero dei buoni utilizzati contestualmente dal lavoratore, anche se superiore a otto. Quindi ai fini fiscali ciò che conta è la corretta erogazione dei buoni pasto, non il loro utilizzo.

Interpretando quindi alla lettera il principio di diritto affermato dalle entrate, ai fini fiscali potrebbero quindi essere utilizzati contestualmente, ad esempio, anche dieci buoni pasto, purché venga rispettato il limite di esenzione giornaliero, da verificarsi sulla base del valore nominale di ciascun buono erogato.

Il datore di lavoro, quindi, non potrà eccedere una prestazione per ogni giorno lavorato e dovrà prestare attenzione a non superare i limiti previsti dal citato art. 51 del Tuir di 5,29 euro e 7 euro per i buoni elettronici.

 

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Piergiorgio Ricchetti
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