Piano di welfare aziendale: I requisiti per l’esenzione

Piergiorgio Ricchetti

28 gennaio, 2019

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 10 del 25 gennaio 2019 fornita ad un interpello in tema di welfare aziendale ribadisce che, affinché i servizi riconosciuti da un datore di datore ai propri dipendenti non generino imponibile in capo a essi, è necessario che non siano rivolti ad personam o costituiscano vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.

Nel caso specifico, la società interpellante – gestita da un amministratore unico e che si avvale di 12 dipendenti (un direttore di sala, cinque addetti alla sala, cinque addetti alla cucina e uno alla cassa), di un lavoratore in somministrazione a tempo determinato addetto alla sala e di uno stagista (percettore di un’indennità inquadrabile tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) anch’egli addetto alla sala – intende definire un “piano welfare” così strutturato:

  1. per la categoria dei “manager” (amministratore unico e direttore di sala), il diritto all’assistenza domiciliare ai familiari anziani e alla frequenza a un corso privato di lingua per i figli;
  2. per la categoria degli “addetti alla sala”, un servizio di check-up cardiaco presso una struttura sanitaria convenzionata. Resterebbero esclusi gli addetti alla cucina (cinque) e l’addetto alla cassa (uno).

L’Agenzia premette che con riferimento alla normativa vigente (articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir) in più occasioni è stato ribadito che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, occorre che congiuntamente:

  • le opere e i servizi siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti,
  • le opere e i servizi riguardino esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro
  • le opere e i servizi perseguano specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

Nel caso in esame – ancorché i servizi offerti da parte della società (frequenza a un corso privato di lingua per i figli, dell’assistenza domiciliare ai familiari anziani e del check-up cardiaco) possano considerarsi ricompresi nelle finalità di educazione e istruzione, nonché in quelli di assistenza sociale e sanitaria – secondo l’Agenzia è tuttavia da escludere che tali servizi siano offerti “alla generalità dei dipendenti”, in quanto dal piano di welfare restano fuori gli addetti alla cucina e l’addetto alla cassa. Va quindi verificato, ai fini della non concorrenza dei benefit alla determinazione del reddito di lavoro, se i destinatari costituiscano una “categoria di dipendenti”. Tale espressione, come chiarito nella circolare n. 5/2018, non va intesa solo con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica oppure tutti gli operai del turno di notte), purché tale inquadramento sia sufficiente a impedire la concessione di erogazioni ad personam in esenzione da imposte.

Conseguentemente:

  • non concorre al reddito di lavoro dipendente la fruizione del check-up cardiaco da parte degli addetti alla sala, che configurano una “categoria di dipendenti”. Il regime di esenzione spetta anche sia al titolare di contratto di somministrazione a tempo determinato che allo stagista titolare di un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
  • il regime esentativo non è applicabile all’amministratore unico della società e al direttore di sala, in quanto costoro non configurano una “categoria di dipendenti”.In particolare, secondo l’Agenzia, nel caso di specie, il ruolo di dipendente si confonde con quello di amministratore e manca il necessario rapporto di alterità tra le parti che ne definisce i compiti e le responsabilità. Relativamente poi all’unico direttore di sala, l’erogazione dei beni in suo favore configura un’offerta ad personam, anche in considerazione della circostanza che i servizi con finalità di educazione e istruzione, nonché di assistenza sociale e sanitaria, non sono riconosciuti, neanche in misura graduata, agli altri destinatari del piano di welfare. I beni welfare previsti dal regolamento aziendale erogati in favore di tali soggetti dovranno quindi essere valorizzati in base al valore normale (art. 51 comma 3 del TUIR).

 

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Piergiorgio Ricchetti
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