Moratoria debiti PMI

Veronica Formentini

1 agosto, 2018

L’ABI e le rappresentanze del mondo imprenditoriale hanno concordato di prorogare fino al 31 ottobre 2018 le misure contenute nell’Accordo per il Credito 2015.

L’Accordo, in essere dal 2015, prevede tre iniziative:

  1. Imprese in Ripresa
  2. Imprese in Sviluppo
  3. Imprese e PA.

L’Accordo consente di sospendere anche i finanziamenti che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, con la sola esclusione di quelli per i quali la sospensione è stata richiesta nei 24 mesi precedenti la nuova domanda.

 

Beneficiari

o          piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.

o          Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese “in bonis”).

 

Si riporta una breve sintesi dell’iniziativa “Imprese in Ripresa”.

 L’Accordo ripropone le due forme di agevolazione già previste nei precedenti accordi, la sospensione dei finanziamenti e l’allungamento.

Sono ammissibili le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario:

  1. i) che risultino in essere alla data della firma del presente accordo (31 marzo 2015);
  2. ii) in relazione ai quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.

Operazioni di sospensione dei finanziamenti

  1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito “mutui”), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
  2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”.

 

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui e le operazioni di leasing finanziario assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione e non si determini un ricalcolo del contributo.

 

Le operazioni di sospensione in favore di PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito o il cui prestito sia assistito dalla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive. Negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell’operazione di sospensione e comunque non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca.

 

Operazioni di allungamento dei finanziamenti

  1. Operazioni di allungamento della durata dei mutui.
  2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine.
  3. Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

 

Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari.

La banca valuterà l’eventuale variazione del tasso d’interesse che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all’aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione. L’incremento del tasso d’interesse non potrà di norma superare il livello di 100 punti base.

 

Le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili, potranno essere richieste in relazione ad insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.  Tali operazioni sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, a condizione che le stesse non determinino oneri patrimoniali aggiuntivi per la banca.

Con riferimento alle predette misure di sospensione e allungamento, rimane fermo che alle PMI non sono addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi e che le banche si impegnano a non ridurre contestualmente gli altri fidi concessi all’impresa qualora questa continui a mantenere prospettive di continuità aziendale.

Le richieste di attivazione potranno essere presentate utilizzando i moduli predisposti dalle singole banche aderenti.

Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione. Non esistono forme di automatismo nella concessione dell’intervento.

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla  presentazione della domanda o dall’ottenimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca al cliente.

L’accordo ha validità fino al 31 ottobre 2018.

veronica.formentini

Veronica Formentini
Responsabile Servizio Credito e Finanza FIASA - Federazione Industria Artigianato...

1 agosto, 2018

Credito e Finanza